AVVISO PUBBLICO - MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI STAGIONE 2024

Pubblicata il 10/04/2024

Il SINDACO con proprio atto ha ordinato:
Art. 1 - Durante il periodo compreso tra la data del 15 maggio 2024 ed il 31 ottobre 2024 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di: a) accendere fuochi; b) usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; c) fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco. d) dalle ore 6,00 alle ore 9,00 ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1° gennaio al 14 maggio e dal 1° novembre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri (Lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) per ettaro (art. 14 comma 8 Legge n. 116 del 11/08/2014). Art. 2 - I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse areepertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc. ...), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco dovranno, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza, nonché con il Distaccamento Forestale di riferimento.

Leggi Tutto

Allegati

Nome Dimensione
Allegato Ordinanza_5.PDF 183.9 KB

Categorie Avvisi

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto