REDDITO DI LIBERTA'
Pubblicata il 25/11/2021
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 ha introdotto il “Reddito di Libertà”, destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia.
La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (rem, Naspi, Cassa integrazione, ecc).
La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato predisposto dall’INPS.
La misura consiste in un contributo economico, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito (rem, Naspi, Cassa integrazione, ecc).
La domanda deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato predisposto dall’INPS.
Allegati
Nome | Dimensione |
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Circolare INPS.pdf | 3.42 MB |
Modello Istanza.pdf | 247.3 KB |