COVID 19 - PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
Pubblicata il 19/03/2020
Articolo 1 (Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)
1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. 2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. 3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
Articolo 3 (Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)
1. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. 2. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. 3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. 4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. 5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.
1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. 2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale. 3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
Articolo 3 (Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)
1. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni. 2. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. 3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie. 4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. 5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.
Allegati
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