|
Statuto del Comune di San Filippo del Mela
Lo statuto del Comune di San Filippo del Mela è stato
pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del
28 agosto 1993. Si pubblica, di seguito, il nuovo
testo approvato dal consiglio comunale con deliberazione
n. 53 del 6 novembre 2003.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
Definizione
1. Il Comune di San Filippo del Mela:
a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo
i principi della costituzione, nel rispetto delle leggi della Repubblica italiana
e della Regione siciliana;
b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace
e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale,
basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca,
rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione
delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione
dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio
della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete
all'autorità territoriale e funzionalmente più vicina ai cittadini;
e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno
della comunità.
Art. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso
civile, sociale ed economico della comunità di
San Filippo del Mela ispirandosi ai valori e agli
obiettivi della costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti
pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle
associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della
persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione
razziale;
c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche,
culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in
collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema
integrato di sicurezza sociale. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo
e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
e) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale
della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei
genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i
servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione
culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla
libertà di educazione;
f) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali,
religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura
della tolleranza;
g) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione
di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità professionali,
culturali, politiche e sociali fra i sessi;
h) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della
popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione
giovanile e anziana;
i) promozione della funzione sociale della iniziativa economica, in particolare
nei settori giovanili, anche attraverso il sostegno economico delle iniziative
e delle forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento
degli squilibri economici, sociali e territoriali;
j) favorire l'assistenza ai portatori di handicap;
k) assicurare il controllo di tutte le sorgenti inquinanti presenti nel territorio;
l) valorizzare l'ambiente promovendone la salvaguardia e la tutela;
m) concorrere a mantenere a sviluppare i legami economici e culturali con i propri
concittadini residenti all'estero;
n) adottare tutte le iniziative atte a contrastare l'infiltrazione mafiosa e
garantire la trasparenza;
o) promuovere ed assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini
singoli o associati alla vita politico-amministrativa della comunità;
p) organizzare un organico assetto del territorio per favorire lo sviluppo di
tutta la comunità, per fornire, anche e soprattutto nelle frazioni, i
servizi necessari per ridurre il divario e gli svantaggi che possono derivare
dalla diversificazione del territorio e per il recupero del patrimonio culturale;
q) garantire un efficace servizio di assistenza sociale ed il diritto alla salute
ed alla sicurezza di ogni cittadino.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune di San Filippo del
Mela comprende la parte del suolo nazionale indicata
nella planimetria a scala 1:25.000 depositata presso
l'ufficio tecnico comunale.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nella via Francesco Crispi,
16;
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.
In casi eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi
anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione del Comune può essere disposta dal
consiglio previa consultazione popolare.
5. L'eventuale spostamento della sede comunale può essere disposta dal
sindaco.
6. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto
attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari
né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie
radioattive.
Art. 4
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome "San Filippo del Mela" e
con lo stemma e gonfalone, così descritti:
a) troncato: nel primo di rosso, alla mitra d'argento, con i nastri posti in
fascia, nel secondo, argento, all'albero di limone al naturale, fruttato di sei
d'oro; al fiume d'azzurro, fluttuoso d'argento, posto in fascia sulla partizione.
Ornamenti esteriori da Comune;
b) drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento
e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrale in argento:
Comune di San Filippo del Mela. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.
L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati,
con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato
lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati
dai colori nazionali frangiati d'argento.
2. Il gonfalone e lo stemma potranno accompagnare il sindaco o chi ne fa le veci
in cerimonie pubbliche e ricorrenze.
Art. 5
Attività normativa
1. Le disposizioni dello statuto, fonte primaria
dell'ordinamento comunale, nell'ambito dei principi
e delle norme delle leggi statali e regionali,
costituiscono le norme fondamentali per l'organizzazione
del Comune e determi nano le attribuzioni degli
organi, le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei
servizi pubblici, le forme di collaborazione fra
comuni, della partecipazione popolare, dell'accesso
dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti
amministrativi.
2. Con appositi regolamenti saranno emanate, nel rispetto della legislazione
vigente, le norme attuative e procedurali dei vari istituti dello statuto; inoltre,
i regolamenti vigenti dovranno essere aggiornati in conformità alle disposizioni
statuarie.
3. Il consiglio comunale esercita, a maggioranza assoluta dei consiglieri in
carica, la potestà regolamentare per le materie demandate dalla legge
e dallo statuto, per le materie di competenza del Comune in cui manchi la disciplina
legislativa, per l'organizzazione del Comune e dei suoi organi.
4. Le modifiche statutarie e regolamentari non possono essere apportate nel semestre
antecedente il rinnovo del consiglio comunale.
5. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni
dalla data della loro pubblicazione all'albo pretorio.
6. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze e le direttive che dispongono in generale
sulla organizzazione e sulla interpretazione di norme comunali che riguardino
la generalità dei cittadini, oltre ad essere resi noti mediante la pubblicazione
all'albo pretorio per almeno 30 giorni ed ulteriori forme di pubblicizzazione
tali da favorirne la più ampia conoscenza da parte dei cittadini e degli
interessati, dovranno essere raccolti a cura del segretario comunale per tipo
e tenuti a disposizione dei cittadini presso l'U.R.P.
7. Spetta al consiglio, alla giunta e al sindaco l'interpretazione autentica
degli atti di rispettiva competenza, mentre spetta al segretario l'emanazione
di circolari e di direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie
e regolamentari.
Art. 6
Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione
dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere
l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva
nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti
con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza
ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei
ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
Art. 7
Programma e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso
gli strumenti della programmazione, della pubblicità e
della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle
formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive
e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione
con i Comuni vicini, con la Provincia di Messina, con la Regione siciliana e
con la Comunità europea.
Titolo II
ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
Art. 8
Organi
1. Sono organi di Governo del Comune il consiglio
comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive
competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
statuto.
2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico
e amministrativo.
3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale
rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di
Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La giunta collabora col sindaco nella gestione amministrativa del Comune e
svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
Art. 9
Deliberazioni degli organi collegiali
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono
assun te, di regola, con votazione palese; sono
da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una
facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona
o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione vengono
predisposte dai responsabili degli uffici, secondo le modalità e i termini
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato
di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea
dal vicesegretario o, in mancanza, dal componente del consiglio o della giunta
nominato dal presidente o dal sindaco, di norma il più giovane di età.
Art. 10
Consiglio comunale
1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia
funzionale e organizzativa e, rappresentando l'intera
comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo
ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio
comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai
principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto
e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi
di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa.
5. Le competenze del consiglio comunale sono quelle previste dalle leggi vigenti.
6. Il sindaco, od un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare
alle riunioni del consiglio comunale. Il sindaco ed i membri della giunta possono
intervenire senza diritto di voto.
Art.11
Funzionamento
1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato,
nel rispetto dei principi fissati dal presente
statuto, da apposito regolamento, approvato a maggioranza
assoluta dei componenti, che prevede, in particolare,
le modalità per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte,
nonché ogni altra disposizione necessaria
al regolare funzionamento dell'organo.
2. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario
per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi
la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
4. Le adunanze si suddividono in ordinarie, straordinarie e di urgenza, la cui
convocazione è regolamentata dal regolamento di funzionamento del consiglio.
5. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta
dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio
segreto, le schede bianche e nulle.
6. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono
espressamente previste dalla legge, dallo statuto o dal regolamento sul funzionamento
del consiglio.
7. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di
legge, di statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto
chi avrà riportato il maggior numero di voti.
8. Il regolamento disciplina le modalità di inserimento all'ordine del
giorno del consiglio comunale di eventuali argomenti che rappresentino interessi
diffusi di cittadini o di categorie di essi.
Art. 12
Presidenza del consiglio comunale
1. Il consiglio, dopo avere espletato le operazioni
di giuramento, convalida e surroga, procede all'elezione
nel suo seno, mediante distinte votazioni e a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, di un presidente
e di un vice presidente. In seconda votazione risultano
eletti i candidati che abbiano riportato la maggioranza
semplice.
2. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal
vice presidente, ed, in caso di assenza o impedimento di questo, dal consigliere
presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
3. Il presidente del consiglio comunale rappresenta il consiglio stesso, presiede
le sedute consiliari, dirige il dibattito disciplinando i lavori secondo quanto
previsto dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare. Fissa
la data e l'ordine del giorno per le riunioni consiliari.
4. Le convocazioni del civico consesso sono iniziativa propria del presidente,
che provvede con sua determinazione, secondo le modalità fissate dal regolamento
sul funzionamento del consiglio. Il presidente convoca, altresì, il consiglio
su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali, entro 20 giorni dalla
richiesta.
5. Il presidente garantisce le prerogative e i diritti dei consiglieri e assicura
il rispetto dei diritti delle minoranze. Assicura, inoltre, il collegamento politico-istituzionale
con il sindaco ed i gruppi consiliari.
6. I poteri del presidente sono disciplinati dal regola mento. In particolare
il presidente provvede a mantenere l'ordine, a far osservare le leggi e la regolarità della
discussione e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e disciplinare
l'adunanza. Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti,
ordinare l'espul sione dall'auditorio di chiunque sia causa di disordine. I relativi
provvedimenti devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.
Art. 13
Ufficio di presidenza
1. Al presidente del consiglio è assegnato
idoneo locale debitamente munito di apparecchio
telefonico, la designazione di una unità di
personale comunale debitamente qualificato e la
disponibilità di materiale di cancelleria
necessario ed occorrente; così come previsto
ai sensi dell'art. 20 della legge regionale n.
7/92 e come modificato dall'art. 44 della legge
regionale n. 26/93.
Art. 14
Commissioni consiliari
1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, può istituire commissioni
consiliari con funzioni di controllo e garanzia,
definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito ed
il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2. La presidenza delle commissioni di cui al precedente comma è attribuita,
ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge regionale n. 48/91, ad un consigliere
di minoranza.
3. La commissione, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti
gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4. La commissione nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capi
gruppo, che designeranno eventuali sostituti, è composta da consiglieri
comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo
consiliare.
Art. 15
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione
dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato
e rappresentano l'intera comunità alla quale
costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione
a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. A parità di
voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono senza giustificato motivo a tre
sedute consecutive del consi glio comunale sono dichiarati decaduti con deliberazione
del consiglio comunale. A tale riguardo, il presidente del consiglio comunale,
a seguito dell'avvenuto accerta mento dell'assenza maturata da parte del consigliere
interessato, provvede con comunicazione scritta a notificargli l'avvio del procedimento
amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative
delle assenze, nonché di fornire al presidente eventuali documenti probatori,
entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere
inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto
adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere
interessato.
Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri, singolarmente od in gruppo,
hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza
del consiglio, nonché di presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio
comunale.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle
aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite
dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti in possesso
dell'ente e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla
legge. Il regolamento prevede modalità funzionali e strumenti di garanzia
per l'esercizio dei diritti attribuiti ai consiglieri dalla legge e dallo statuto.
I consiglieri, inoltre, hanno diritto di ottenere, da parte del presidente del
consiglio, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte
all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo,
di cui al successivo art. 17 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio
ed ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente
i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del
consiglio comunale.
6. Hanno diritto al gettone di presenza nelle forme e con le modalità stabilite
dalla legge. Il gettone di presenza può essere tramutato in indennità se
esistono i presupposti di legge.
Art. 17
Gruppi consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in maniera
proporzionale in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento del consiglio comunale e ne danno
comunicazione al presidente ed al segretario comunale
unitamente alla indicazione del nome del capogruppo.
Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle
more della designazione, i gruppi sono individuati
nelle liste che si sono presentate alle elezioni
ed i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano
riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste
elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti
da almeno tre membri.
3. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che abbiano dichiarato
di non voler appartenere al gruppo di elezione o ad altro gruppo, formano il
gruppo misto.
4. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a
disposizione, per tale scopo, dal sindaco.
5. E' istituita presso il Comune di San Filippo del Mela, la conferenza dei capigruppo;
quest'ultima è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio
delle funzioni di presidente e nelle adunanze consiliari.
Art. 18
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai
cittadini secondo le modalità stabilite
dalla legge che disciplina altresì i casi
di ineleggibilità, di incompatibilità,
lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla
carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione;
ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli
assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Il sindaco dirige i lavori della giunta comunale ed assicura la rispondenza
dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo
approvati dal consiglio.
Art. 19
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente,
può delegare le sue funzioni o parte di
esse ai singoli assessori.
2. Egli sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
3. In particolare il sindaco:
a) coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili
delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici
operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle
esigenze degli utenti;
b) può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi
e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza
connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza;
c) provvede alla designazione, alla nomina ed al l'eventuale revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini
di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi
previsti da disposizioni normative;
d) nomina il segretario comunale ed il direttore generale e conferisce gli incarichi
dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli
di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste
dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
e) attribuisce le funzioni di messo comunale;
f) indice i referendum comunali;
g) promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma;
h) il sindaco, od un suo delegato, ha la rappresentanza del Comune nei giudizi
di qualunque natura, previa autorizzazione della giunta municipale;
i) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con
esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani
e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;
j) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali
attribuite o delegate al comune;
k) adotta le ordinanze ordinarie, contingibili ed urgenti, motivate e, queste
ultime, limitate al periodo di permanenza della ragione che le ha rese necessarie.
4. L'elencazione delle competenze previste dal presente articolo non ha carattere
esaustivo essendo, quella del sindaco, competenza a carattere generale, ed essendo
lo stesso organo autorizzato a compiere tutti gli atti di amministrazione che
dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza
di altri organi del comune, del segretario e dei responsabili dei servizi.
Art. 20
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni
di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti
gli uffici e servizi le informazioni e gli atti,
anche riservati, e può disporre l'acquisizione
di atti, documenti ed informazioni presso le aziende
speciali, le istituzioni e le società per
azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti
legali delle stesse, informandone il consiglio
comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente
o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini
e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi,
aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano
le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza
con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Art. 21
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni
di organizzazione:
a) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
b) riceve le interrogazioni e mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di
competenza consiliare.
Art. 22
Vice sindaco
1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore
che ha la delega generale per l'esercizio di tutte
le funzioni del sindaco, in caso di assenza od
impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve
essere comunicato al consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato
all'albo pretorio.
Art. 23
Giunta comunale
1. La giunta è organo di impulso e di gestione
amministrativa, collabora col sindaco al governo
del Comune ed impronta la propria attività ai
principi della trasparenza e della efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione
delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare,
la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti.
Art. 24
Composizione
1. La giunta è composta dal sindaco e da
6 assessori. Uno degli assessori è investito
della carica di vicesindaco.
2. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire
nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
3. Ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della giunta.
4. Con riferimento agli ambiti di amministrazione assegnati, l'assessore assume,
nella propria azione, detti indirizzi e propone alla giunta i conseguenti atti
di amministrazione per la relativa deliberazione o per la presentazione al consiglio.
5. L'assessore raccorda l'attività della giunta con quella di gestione
amministrativa avente come referente il funzionario responsabile del settore.
Art. 25
Nomina
1. Il vice sindaco e gli altri componenti della
giunta sono nominati dal sindaco e presentati al
consiglio comunale nella prima seduta successiva
alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata
comunicazione al consiglio e deve sostituire gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli
assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati
dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano con
il sindaco rapporti di parentela e di affinità entro il secondo grado,
di affiliazione, il coniuge e gli ascendenti ed i discendenti in linea retta.
Art. 26
Funzionamento della giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal
sindaco, che coordina e controlla l'attività degli
assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle
riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti
dai singoli assessori.
2. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti,
compresi il sindaco o il vice sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei presenti.
Art. 27
Competenze
1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione
del Comune; opera in modo collegiale, dà attuazione
agli indirizzi generali espressi dal consiglio
e svolge attività propositiva e di impulso
nei confronti dello stesso.
2. La giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) approva atti d'indirizzo e di orientamento sull'attuazione degli obiettivi
nei confronti degli organi burocratici dell'ente;
b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi
di partecipazione e decentramento;
c) approva i progetti di lavori pubblici e gli atti di programmazione e pianificazione
esecutiva nei limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo di propria
competenza;
d) fissa le aliquote, le tariffe e relative variazioni e dispone la misura di
copertura del costo dei servizi a domanda individuale;
e) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio e le sue modifiche;
f) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari
ed autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, provvedendo
nel contempo alla nomina del legale dell'ente;
g) approva il programma per la realizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni,
convegni, cerimonie e simili non previste nel Peg o in atti di programmazione
generali;
h) approva il Peg su proposta del direttore generale;
i) approva il programma triennale delle assunzioni;
j) adotta atti di indirizzo in materia di acquisti, alienazioni, locazioni, permute
immobiliari, accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni, non preceduti da
atti di programmazione e di gestione generali;
k) fissa l'indennità di funzione per il sindaco, il vice sindaco e gli
assessori;
l) esercita ogni altra competenza attribuita dalla legge e dallo statuto, nei
limiti della funzione di indirizzo politico-amministrativo ad essa ricondotta.
Titolo III
ISTITUTI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
Capo I
Partecipazione e decentramento
Art. 28
Partecipazione popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione
dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione
dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme
associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire
nel procedimento amministrativo.
3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono
definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti
e le prerogative previste dal presente titolo.
Art. 28bis
Carta dei diritti dei cittadini e dei contribuenti
1. Il Comune di San Filippo del Mela adotta la
carta dei diritti dei cittadini, anche su proposta
dei cittadini stessi e si ispira a questa nell'esercizio
della propria potestà normativa.
2. Il Comune di San Filippo del Mela, in armonia con la legislazione statale
e regionale, con la risoluzione dell'ONU n. 44-144 del 1985 sui diritti umani
degli individui che sono cittadini del Paese nel quale vivono, nonché con
la normativa UE, favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini
stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. Concorre
a tutelare il diritto al lavoro, alla salute ed all'istruzione. Favorisce ogni
iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza.
3. Il Comune di San Filippo del Mela, attento alle garanzie dei diritti di ogni
singolo cittadino e recependo lo spirito e la normativa nazionale in materia,
adotta la Carta dei diritti del contribuente.
Art. 28ter
1. Gli organi dell'amministrazione comunale nelle
nomine e nelle designazioni si ispireranno a criteri
finalizzati a garantire "pari opportunità" tra
uomo e donna.
2. Il Comune nel quadro dell'attività tesa a contribuire al superamento
degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'effettiva
parità di condizioni tra uomo e donna, istituisce la commissione "Pari
opportunità". Essa è composta da donne in rappresentanza di
movimenti, di associazioni, di coordinamenti femminili dei sindacati operanti
nel territorio e da esperti di accertata competenza sulla condizione femminile.
La commissione ha compiti di analisi, di proposta, di iniziativa. La commissione è nominata
dal consiglio comunale ed elegge la presidente che dura in carica per l'intero
mandato consiliare. La giunta comunale deve consultare preventivamente la commissione
su atti da proporre al consiglio in merito ad azioni, programmi, progetti rivolti
alla popolazione femminile.
Art. 29
Diritto di udienza
9. Il Comune garantisce ai cittadini, singoli
o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi
nei confronti degli amministratori e dei funzionari
del Comune preposti agli uffici ed ai servizi comunali,
nelle forme e secondo le modalità stabilite
dal regolamento.
10. Il diritto di udienza si traduce nel diritto di essere ricevuto per la prospettazione
di problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza
del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta da parte dei
soggetti di cui al precedente comma.
11. Il regolamento stabilirà le modalità procedurali e le relative
disposizioni di carattere organizzativo.
Capo II
Associazionismo e volontariato
Art. 30
Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di
associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine l'ente, ad istanza delle interessate, registra le associazioni
che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni
a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione
depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del
legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete od aventi caratteristiche
non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme
vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare an nual mente al Comune il loro
bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.
Art. 31
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto,
per il tramite del legale rappresentante o suo
delegato, di essere consultata, a richiesta, in
merito alle iniziative del l'ente nel settore in
cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni
devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta,
che in ogni caso non devono essere inferiori a due giorni.
Art. 32
Contributi alle associazioni
1. Il Comune può erogare alle associazioni,
con esclusione dei partiti politici, contributi
economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni,
di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni
o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture,
beni o servizi dell'ente è stabilita nell'apposito regolamento, in modo
da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni
di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo
regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione
verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente
devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi
l'impiego.
Art. 33
Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per
un coinvolgimento della popolazione in attività volte
al miglioramento della qualità della vita
personale, civile e sociale, in particolare delle
fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per
la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite
nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari
per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
Capo III
Modalità di partecipazione
Art. 34
Consultazioni
1. L'amministrazione comunale può indire
consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire
pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 35
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio
comunale, può rivolgersi in forma collettiva
agli organi dell'amministrazione per sollecitarne
l'intervento su questioni di interesse comune o
per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta
in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al sindaco il quale, entro cinque giorni,
la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti
in consiglio comu nale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno cinquecento persone l'organo
competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della
petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e,
comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono
nel territorio del Comune.
6. Ciascun consigliere può chiedere che il testo della petizione sia posto
in discussione nella prossima seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro
cinque giorni.
Art. 36
Proposte
1. Qualora un numero di elettori del Comune non
inferiore al 20%, avanzi al sindaco proposte per
l'adozione di atti amministrativi di competenza
dell'ente, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili
dei servizi interessati, trasmette la proposta
unitamente ai pareri all'organo competente ed ai
gruppi presenti in consiglio comu nale entro 20
giorni dal ricevimento. La proposta dovrà essere
redatta sotto forma di proposta di deliberazione
con l'indicazione dei riferimenti normativi, delle
finalità, dei motivi e con l'indicazione
della eventuale spesa e del suo finanziamento.
La proposta popolare non può avere ad oggetto le materie inerenti:
1) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze e la disciplina giuridica
ed economica del personale;
2) atti regolamentari interni ed i provvedimenti relativi all'applicazione di
tributi e a deliberazioni di bilancio;
3) espropriazioni e attività amministrativa vincolata.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto
di proposta. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al sindaco
di essere assistiti, nella redazione del progetto, dagli uffici della segreteria
comunale.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue
determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione
di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il
contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi
spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Art. 37
Referendum consultivo
1. Un numero di elettori residenti non inferiore
al 40% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere
che vengano indetti referendum in tutte le materie
di competenza comunale, fatto salvo quanto disposto
al successivo comma 4.
2. Le firme dei sottoscrittori, debitamente autenticate, devono essere raccolte
nei tre mesi antecedenti il deposito della richiesta di referendum presso il
consiglio comunale.
3. Referendum consultivi possono, altresì, essere promossi dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Non possono essere indetti referendum, in materia di:
a) tributi locali e di tariffe;
b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) bilancio e conto consuntivo;
d) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
e) provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende o istituzioni;
f) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle
aziende speciali;
g) statuto comunale;
h) regolamenti;
i) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
5. La potestà regolamentare non può essere esercitata sullo stesso
argomento per il quale è già stato indetto un referendum nell'ultimo
quinquennio.
6. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione
e tale da non ingenerare equivoci. Sono ammesse richieste di referendum anche
in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi
competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al
precedente comma 4.
7. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le
procedure di ammissibilità e la proclamazione del risultato.
8. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione
referendaria entro venti giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere
con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
9. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato
alle consultazioni almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione
referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza
assoluta dei consiglieri comunali.
11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la
giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
12. Se, prima dello svolgimento del referendum consultivo di iniziativa popolare,
gli organi del Comune competente abbiano deliberato sul medesimo oggetto, il
consiglio comunale, a maggioranza assoluta, decide se il referendum non debba
più avere corso o se debba svolgersi, eventualmente, disponendo una nuova
formulazione del quesito.
13. Non è consentito lo svolgimento di più di 2 referendum consultivi
in un anno; nel caso in cui siano state presentate più richieste di referendum
consultivi, si segue l'ordine di deposito presso il consiglio comunale. I referendum
non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali
e comunali.
Art. 38
Accesso agli atti
1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito
ai cittadini, singoli o associati, per la tutela
di situazioni giuridiche soggettive o di interessi
diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi
del Comune nonché degli enti e aziende dipendenti,
secondo quanto previsto dalla legge n. 241/90,
dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico
regolamento comunale.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono accessibili, ad eccezione
di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione
di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del
responsabile del servizio competente che ne vieti l'esibizione, in quanto la
loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone
o delle imprese.
3. Anche in presenza del diritto di riservatezza, deve essere garantita ai soggetti
interessati la visione degli atti relativi ai precedenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.
4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta
motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dall'apposito vigente regolamento
comunale.
5. In caso di diniego devono essere esplicitate le motivazioni che impediscono
la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei
diritti previsti nel presente articolo.
Art. 39
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione
di quelli aventi destinatario determinato, sono
pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio,
situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi
spazi, a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo
e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento,
deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo
necessario a darne opportuna divulgazione, anche su apposito sito internet, ove
istituito.
Art. 40
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere
al sindaco interrogazioni in merito a specifici
problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. Nel caso di istanze sottoscritte da almeno 100 elettori, la risposta all'interrogazione
deve essere fornita entro trenta giorni dalla presentazione.
Capo
IV
Difensore civico
Art. 41
Istituzione e attribuzioni
1. Al fine di rafforzare e completare il sistema
di tutela e di garanzia della persona nei confronti
della pubblica amministrazione e di assicurare
e promuovere il pieno rispetto dei principi di
imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione
stessa è istituito l'ufficio del difensore
civico.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza
gerarchica o funzionale dagli organi istituzionali dell'ente ed è tenuto
solo al rispetto delle norme di legge e di regolamento.
3. E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati,
o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo
dell'amministrazione comunale, di enti o di aziende dipendenti nei confronti
dei cittadini.
4. I consiglieri comunali, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono rivolgere
richiesta di intervento del difensore civico.
5. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, degli
enti e delle aziende dipendenti, copia di atti e documenti, nonché ogni
notizia connessa alla questione trattata.
Art. 42
Elezione, requisiti e durata in carica
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio
comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza
di due terzi dei componenti assegnati. Se tale
maggioranza non è raggiunta nella prima
votazione, l'assemblea procede nella stessa seduta
ad una seconda votazione e risulterà eletto
il candidato che avrà riportato la maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto; qualora
sia infruttuosa anche quest'ultima votazione, si
procede ad un'ulteriore votazione, sempre a maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, da tenersi
in altra seduta entro e non oltre i 15 giorni successivi.
Se anche in tal caso non dovesse raggiungersi il
quorum prescritto si procede al ballottaggio fra
i due candidati che hanno riportato il maggior
numero di voti nell'ultima votazione ed è proclamato
eletto chi abbia conseguito il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti, è eletto
il più anziano di età.
2. Il consiglio comunale è convocato per la elezione del difensore civico
entro 30 giorni dall'insediamento.
3. Il difensore civico è scelto tra i cittadini residenti nel Comune che,
per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e
competenza giuridico-amministrativa ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 40 anni né superiore a 70 anni;
b) possesso del diploma di scuola media superiore.
4. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:
a) coloro che versano in stato di ineleggibilità o incompatibilità alla
carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, nonché i
consiglieri di quartiere;
c) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal comune;
d) coloro che ricoprano analogo incarico in altro Comune;
e) coloro che rivestano incarichi di partito e sindacali e/o di patronato sia
esecutivi che direttivi;
f) coloro che siano stati candidati alle ultime consultazioni amministrative;
g) coloro che, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale,
intrattengano rapporti economici o professionali non occasionali con l'amministrazione
comunale;
h) coloro che si trovano con i consiglieri del comune o con il sindaco e gli
assessori, nonché con il segretario ed i responsabili di area del Comune
in una delle seguenti posizioni: coniuge, ascendente o discendente in linea retta,
fratello o sorella, affine in linea retta o affine in linea collaterale fino
al secondo grado, adottante, adottato o discendente di quest'ultimo.
5. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica
elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo
o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione, esercitati
nel territorio comunale, costituenti oggetto di rapporti giuridici con il Comune.
6. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la deca denza dall'ufficio,
che è dichiarata dal consiglio comu nale.
7. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la
dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non rimuova la relativa
causa entro 20 giorni dalla contestazione mossagli.
8. Il difensore civico decade, altresì, dal suo incarico per dimissioni,
che vanno indirizzate al sindaco e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso
il termine di 20 giorni dalla loro acquisizione al protocollo del Comune.
9. Il difensore civico può essere revocato, per gravi violazioni di legge
o per accertata grave inefficienza, su proposta del sindaco o di un terzo dei
consiglieri assegnati, previo contraddittorio, con voto del consiglio comunale
adottato a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti
assegnati.
10. Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica
nell'ambito di partiti o gruppi politici, ovvero attività sindacale.
11. La durata in carica del difensore civico è pari a quella del consiglio
che lo ha eletto. Alla scadenza dell'incarico il difensore civico continua a
svolgere le proprie funzioni fino alla elezione del successore; tranne che non
sia stato revocato o dichiarato decaduto, può essere riconfermato una
sola volta con le stesse modalità previste per l'elezione.
12. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini
la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere
alla nuova nomina. Le procedure per la nomina del successore dovranno essere
attivate entro 20 giorni e definite entro 90 giorni dalla vacatio.
13. Al difensore civico è attribuita una indennità di carica in
misura pari a quella percepita dal vice sindaco del Comune. Si applicano allo
stesso le disposizioni sui viaggi e missioni previste per gli amministratori
comunali.
14. Il difensore civico deve prestare giuramento.
15. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al consiglio comunale nella
sua prima riunione dopo la nomina con la formula: "Giuro di svolgere l'incarico
cui sono chiamato nell'interesse della collettività ed al servizio dei
cittadini, in piena libertà ed indipendenza".
Art. 43
Attribuzioni del difensore civico
1. Il difensore civico svolge il ruolo di garante
della imparzialità e del buon andamento
dell'amministrazione comunale. Egli ha il compito
di segnalare al sindaco ed al presidente del consiglio,
a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
degli uffici comunali. Contribuisce, inoltre, ad
assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa
finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva
collaborazione ed al perseguimento dell'interesse
pubblico.
2. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dell'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie
allo svolgimento del suo incarico.
3. Il difensore civico ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante
esame ed estrazione di copia degli atti necessari, senza oneri, e di ottenere
tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato, senza che
possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Egli stesso è tenuto, a sua
volta, al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
4. I cittadini singoli o associati hanno facoltà di rivolgere al difensore
civico, sotto forma di istanza, anche oralmente, proteste e reclami contro gli
abusi commessi, nell'esercizio delle funzioni, dagli organi elettivi e burocratici
del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori
di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.
Il difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato,
per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento, e segnala agli
organi comunali le disfunzioni e i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione
di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a
presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
6. Il difensore civico formalizza ed inoltra all'autorità competente tutti
i reclami concernenti disfunzioni di pubblici servizi, qualora agli stessi non
sia stata data risposta dagli organi competenti nei tempi previsti dalla legge,
dallo statuto e dai regolamenti.
7. Quando la disfunzione dipende da un comportamento attivo od omissivo del preposto,
il difensore civico interviene presso l'autorità sovraordinata per ottenerne
la cessazione. Qualora la disfunzione origini da un atto amministrativo ne chiede
la revoca o l'annullamento d'ufficio.
8. Il difensore civico, nello svolgimento della propria funzione, ha diritto
di richiedere al responsabile del procedimento l'esame congiunto delle questioni
sottopostegli e la completa cognizione degli atti implicati.
9. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del difensore civico, anche se non accolta,
impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi
ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento.
10. E' fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso di ipotesi
di reato ravvisate nel corso della propria attività.
11. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di intervento
del difensore civico.
12. Al difensore civico sarà data preventiva comunicazione delle sedute
pubbliche del consiglio comunale.
13. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico,
tranne che nell'ipotesi di procedimenti amministrativi che li riguardino personalmente.
14. Il difensore civico attua interventi finalizzati a rimuovere i fattori strutturali,
organizzativi, tecnici e professionali che limitano l'esercizio dei diritti dei
cittadini.
15. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta delle istanze
presentate dai cittadini.
16. Copia della risposta viene trasmessa all'organo esecutivo dell'ente interessato.
17. Il difensore civico svolge altresì le funzioni ad esso attribuite
dalla legge.
Art. 44
Rapporti con gli organi comunali
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro
il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta
nell'anno precedente, illustrando le disfunzioni
e i ritardi riscontrati e formulando i suggerimenti
che ritiene più opportuni, allo scopo di
eliminarli.
2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa
e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle
decisioni.
3. La giunta comunale determina con specifico provvedimento le risorse finanziarie,
il personale e le strutture tecniche a disposizione del difensore civico.
Capo V
Procedimento amministrativo
Art. 45
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un
interesse legittimo coinvolto in un procedimento
amministrativo ha facoltà di intervenirvi,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla
legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile
della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito
e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 46
Procedimenti a istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti a istanza di parte
il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere
di essere sentito dal funzionario o dall'amministrazione
che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni
dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento
3. A ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento
amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito
dal regolamento.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su
diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve
dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte
o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 47
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimenti a impulso d'ufficio
il funzionario responsabile deve darne comunicazione
ai soggetti i quali siano portatori di diritti
o interessi legittimi che possano essere pregiudicati
dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando
il termine non minore di quindici giorni, salvo
i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento,
entro il quale gli interessati possono presentare
istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere
di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministrazione
che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa
la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla
con la pubblicazione all'albo pretorio del Comune e/o nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
Art. 48
Determinazione del contenuto dell'atto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti,
e sempre che siano state puntualmente osservate
le procedure ivi previste, il contenuto volitivo
dell'atto può risultare da un accordo tra
il soggetto privato interessato e l'organo competente
del Comune.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa
e che il contenuto del l'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico
interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
Titolo IV
FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 49
I servizi pubblici locali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi
rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale,
civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia
ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto
ad una completa informazione.
3. Il consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea
tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla
natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme
di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a
capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate
dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di
solidità economica e capacità imprenditoriale.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione
dei servizi di propria competenza il comune applica tariffe e contribuzioni a
carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi
e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale
e determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti,
applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale, nel rispetto
delle esigenze di salvaguardia degli equilibri complessivi di bilancio.
8. Il sindaco riferisce al consiglio comunale sull'attività svolta dagli
enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione
comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci
consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza
dell'attività alle esigenze dei cittadini.
9. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono
essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni,
con soggetti pubblici e privati, diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
Art. 50
L'azienda speciale
1. L'azienda speciale è ente strumentale
del Comune, dotato di personalità giuridica,
di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto
approvato dal consiglio comunale.
2. Sono organi dell'azienda il presidente, il consiglio di amministrazione ed
il direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati
dal sindaco, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale
e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti,
per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per
la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal
presente statuto.
5. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti
dal testo unico n. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla
chiamata diretta.
6. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti,
conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione
delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe
per la fruizione dei beni o servizi.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto
per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto
agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio
comunale.
8. Il Comune approva con atto del consiglio comunale il piano-programma, comprendente
il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda
speciale, i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il conto
consuntivo ed il bilancio di esercizio.
Art. 51
Istituzioni
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del
Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati
di personalità giuridica, di autonomia gestionale
e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente,
il direttore e il revisore.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente in quanto compatibili.
Art. 52
Gestione dei servizi in forma associata
1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione
con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali
per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei,
di attività e di servizi di comune interesse,
con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza
organizzativa, l'economicità della gestione
e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso
la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato
ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a Comuni
contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia
in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico,
di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione
dei servizi.
4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi
ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita
convenzione.
5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura,
il Comune può partecipare a consorzi.
6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di
qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la
funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Capo I
Uffici
Art. 53
Principi strutturali e organizzativi
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante
il perseguimento di obiettivi specifici e deve
essere improntata ai seguenti principi:
a) una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia
dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito
di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del
lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e
del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Art. 54
Organizzazione degli uffici e del personale
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione
organica del personale e, in conformità alle
norme del presente statuto, l'organizzazione degli
uffici e dei servizi sulla base della distinzione
tra funzione politica e di controllo attribuita
al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta
e funzione di gestione amministrativa attribuita
agli organi burocratici.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed
efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e
flessibilità della struttura.
3. Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi e di dirigenti o di
qualifiche di alta specializzazione, il Comune può stipulare contratti
a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente, con adeguata motivazione,
di diritto privato.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze
dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi
offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento
delle esigenze dei cittadini.
6. Possono essere istituiti sportelli decentrati, localizzati nel territorio
comunale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di servizio al cittadino e alle
imprese.
Art. 55
Regolamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione
stabilisce le norme generali per l'organizzazione
e il funzionamento degli uffici e, in particolare,
le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna
struttura organizza tiva, i rapporti reciproci
tra uffici e servizi e tra questi, il segretario
o il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita
la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di
stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa
in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al segretario o al direttore
e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi
assegnati, e secondo le rispettive competenze, di definire, congruamente con
i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa,
tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in aree ed uffici o unità operative
che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità; possono essere istituite,
inoltre, unità di progetto e uffici di staff, come disposto dall'apposito
regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle
forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando
con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle
norme di legge e contrattuali in vigore.
Art. 56
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli
organici e ordinati secondo categorie funzionali
in conformità alla disciplina generale sullo
stato giuridico e il trattamento economico del
personale stabilito dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali, svolgono la propria attività al
servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli
incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze
dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente
responsabile verso il segretario o il direttore, il responsabile degli uffici
e dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti
nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità con
le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del
personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica
e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti
sindacali.
4. Ai dipendenti comunali è affidata l'attività gestionale dell'ente,
nel rispetto della distinzione fra la funzione politica di indirizzo e controllo
e la funzione di gestione amministrativa, e in base agli indirizzi, alle determinazioni
e alle direttive degli organi cui competono le scelte politiche.
Art. 57
Il segretario comunale
1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione
e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli organi dell'ente, con particolare in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa,
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili
dei servizi e ne coordina l'attività, salvo che il sindaco abbia nominato
il direttore generale ai sensi dell'art. 108, comma 3, del decreto legislativo
n. 267/00.
3. Il segretario esplica le predette funzioni secondo la legge e le norme del
presente statuto e nel rispetto dei regolamenti, con potestà d'iniziativa
e autonomia di scelta degli strumenti operativi.
4. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) esprime il parere di cui all'art. 54, comma 1 della legge n. 142/90, così come
recepito dalla legge regionale n. 48/1991, in relazione alle sue competenze,
nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nel l'interesse dell'ente;
d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti,
o conferitagli dal sindaco;
e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'art.
108, comma 4 del decreto legislativo n. 267/00.
5. Il consiglio può approvare la stipulazione di convenzioni con altri
comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
Art. 58
Vice segretario
1. Nell'esercizio delle sue funzioni il segretario
comunale è coadiuvato dal vice segretario
che lo sostituisce, secondo le vigenti disposizioni
di legge, in caso di assenza o di impedimento ed
ogni qual volta se ne ravvisi la necessità per
impegni del segretario.
Capo II
Finanza e contabilità
Art. 59
Gestione finanziaria
1. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato
dalla legge dello Stato. Il consiglio comunale
delibera le norme relative alla contabilità con
apposito regolamento.
2. Il Comune ha un proprio demanio, disciplinato dalla legge, descritto negli
inventari previsti dalle vigenti disposizioni. I beni patrimoniali disponibili
possono essere dati in affitto, quelli demaniali concessi in uso, con le modalità previste
nel regolamento e con tariffe stabilite dalla giunta.
3. Le somme eventualmente provenienti da lasciti o donazioni, oppure da alienazioni
di beni debbono essere impiegate per l'incremento o il miglioramento del patrimonio,
tranne che la legge non consenta l'utilizzo per miglioramenti gestionali.
4. La gestione delle risorse avviene sulla base del bilancio annuale corredato
da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio pluriennale, articolati
per programmi e servizi, predisposto dalla giunta in base alle direttive e agli
indirizzi elaborati dal consiglio con riferimento al bilancio dell'esercizio
in corso e al consuntivo dell'esercizio precedente.
5. I risultati della gestione annuale sono dimostrati nel conto consuntivo per
mezzo di una relazione illustrativa con cui la giunta valuti l'efficacia della
gestione in relazione alle risorse.
6. Al conto consuntivo sono allegati i bilanci e i rendiconti degli enti, istituzioni,
aziende, consorzi, società ed altri organismi cui partecipa finanziariamente,
in modo diretto o indiretto, il Comune.
Art. 60
Controllo di gestione
1. Il controllo di gestione, la cui composizione
e le cui modalità di funzionamento sono
previste dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi, mira a verificare lo stato
di attuazione degli obiettivi programmati, la funzionalità dell'organizzazione
dell'ente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi
offerti.
2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale
riferito all'intera attività del Comune per migliorare il coordinamento
dell'azione ammi nistrativa e dell'efficacia e della economicità della
spesa pubblica. E' controllo interno, concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa
e finalizzato ad orientare l'azione amministrativa e a rimuovere eventuali difficoltà o
disfunzioni.
3. Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare
gestione dei fondi di bilancio e dei relativi equilibri ed è correlato
al raggiungimento dei program mi e degli obiettivi oggetto del controllo di gestione.
Art. 61
Norme transitorie e finali |